Pubblicata la risoluzione numero 49/E 'Istituzione dei codici tributo per il versamento,...[leggi]
Pubblicata la risoluzione numero 47/E 'Istituzione dei codici tributo per il versamento,...[leggi]
Pubblicata la circolare numero 16 'Il conto annuale 2011 - rilevazione prevista dal...[leggi]
Pubblicata la circolare numero 57 'Dirigenti medici e veterinari dipendenti presso strutture...[leggi]
Pubblicata la circolare numero 16 'Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il...[leggi]
Pubblicata la circolare numero 8 'Rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 30 marzo...[leggi]
Pubblicata la circolare numero 4/E 'Articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011...[leggi]
Mondo Edp srl ricerca programmatori software da inserire nel proprio organico della sede di Cuneo;...[leggi]
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze contenente le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di contributo di solidarietà. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, qualora il reddito complessivo di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR sia superiore a 300.000 euro, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte di reddito che eccede il predetto importo di 300.000 euro, fermo restando che il contributo medesimo si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati alla riduzione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il relativo importo è trattenuto in un'unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le operazioni di conguaglio di fine anno.