Pubblicata la circolare numero 7 'Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,...[leggi]
Pubblicati sul sito www.agenziaentrate.it i modelli ordinario e sintetico di...[leggi]
Pubblicata la circolare numero 139 'Conguaglio di fine anno 2022 dei contributi previdenziali e...[leggi]
Pubblicato il messaggio numero 4159 'Indennità una tantum pari a 150 euro per i lavoratori...[leggi]
Pubblicato il messaggio numero 4009 'Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,...[leggi]
Pubblicata la circolare numero 126 'Articoli 14-23 del CCNL del comparto Sanità, triennio 2016 –...[leggi]
Firmato il ccnl definitivo del comparto sanità per il triennio 2019-2021.[leggi]
Pubblicato il messaggio numero 3805 'Indennità una tantum pari a 200 euro per i lavoratori...[leggi]
Pronunciata la sentenza numero 223/2012. Dichiarata illegittima la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche superiori a 90.000 euro lordi annui. Dichiarato illegittimo l'articolo 12, comma 10, del d.l. numero 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'articolo 37, comma 1, del D.P.R. numero 1032 del 1973.