Pubblicato il Decreto Legge 30 giugno 2025, numero n° 95 'Disposizioni urgenti per il finanziamento...[leggi]
Pubblicata la circolare numero 18 'Il conto annuale 2024 - rilevazione prevista dal titolo V...[leggi]
Pubblicata la circolare numero 102 'Articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,...[leggi]
Pubblicata la circolare numero 29 'Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il...[leggi]
Pubblicata la circolare numero 92 'Corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare. Nuovi...[leggi]
Pubblicata la circolare numero 4/E 'Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e legge...[leggi]
Pubblicato l'interpello numero 132 'Compensi corrisposti ai medici in convenzione con il SSN –...[leggi]
Pubblicata la circolare numero 13 relativa alla contribuzione 2025 contenente le istruzioni...[leggi]
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze contenente le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di contributo di solidarietà. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, qualora il reddito complessivo di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR sia superiore a 300.000 euro, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte di reddito che eccede il predetto importo di 300.000 euro, fermo restando che il contributo medesimo si applica sui redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati alla riduzione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il relativo importo è trattenuto in un'unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le operazioni di conguaglio di fine anno.